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Odv - Organizzazione di volontariato

Una Organizzazione di Volontariato - Odv

U'na Organizzazione di Volontariato - Odv, è un Ente del Terzo Settore - Ets - costituito in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolge attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Associazioni di Promozione Sociale - Aps - sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.

A esclusione degli aspetti di seguito specificati, una Odv fa riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

Caratteristiche principali

Come si costituisce una Odv?

In base al Codice del Terzo Settore, in quanto Ets l'Atto Costitutivo di una Odv deve contenere:

  • l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
  • la sede legale;
  • le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
  • i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell'ente, se prevista.

Lo Statuto, che risulta essere parte dell'atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente.

Una Odv può costituirsi con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

Base associativa

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

Se questo requisito viene meno, c'è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Runts. Se il termine non viene rispettato, l'ente viene direttamente cancellato dal Runts.

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l'iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente assenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

Organi principali di una Organizzazione di Volontariato ODV

Una Odv è amministrata da un organo direttivo eletto dall'assemblea che risponde direttamente ad essa. Il presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un organo di controllo.

Attività

Una Odv può svolgere le seguenti attività:

  • attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
  • attività diverse in via accessoria e non prevalente;
  • raccolta fondi per le attività di interesse generale;
  • raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;

Volontariato e lavoro

Una Odv deve svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Una Odv può avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

Agevolazioni

Una Odv è destinataria di una serie di misure di sostegno.

I crediti di una Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che una Odv ha un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

Convenzioni

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all'attività in oggetto della convenzione. In questo caso, alla Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

Centri di servizio per il volontariato - Csv

Una Odv ha diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei Centri di Servizio per il Volontariato - Csv. Inoltre, esprime almeno un membro nell'Organismo Nazionale di Controllo - Onc, e due negli Organismi Territoriali di Controllo - Otc.

Obblighi e divieti

Denominazione sociale

Deve contenere l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo Odv.

L'indicazione illegittima della locuzione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo Odv, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l'utilizzo è finalizzato ad ottenere l'erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

Runts

Per godere dei benefici previsti dalla normativa, una Odv deve essere iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Runts. Una Odv già iscritta ai registri territoriali viene iscritta d'ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all'operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l'effettivo possesso dei requisiti. La Odv che verrà cosi iscritta d'ufficio, nel caso non desiderasse rimanere iscritta nel Runts, dovrà presentare domanda di cancellazione.

La nuova Odv costituita dopo la operatività del Runts dovrà presentare domanda di iscrizione

Organi sociali e amministrazione

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell'organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa, e solo quelle, possono essere votate in assemblea ordinaria.

Convenzioni

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Risorse economiche

Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, una Odv può avere le seguenti entrate:

  • quote associative;
  • attività diverse in via accessoria e non prevalente;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • raccolte fondi;
  • attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa;

Regime fiscale

Attività non commerciale

La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l'attività;
  • cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione;
  • contributi pubblici e privati;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

Attività commerciale

Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l'opzione per un regime forfettario agevolato.

Donazioni

Solo per una Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Imposta di registro

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività della Odv sono esenti dall'imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.

ODV, RUNTS e Riforma del Terzo Settore

Con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Runts, regolato dal Codice del Terzo Settore, le Organizzazioni di Volontariato costituite ai sensi del Codice del Terzo Settore potranno aderirvi. Le Associazioni costituite ai sensi della Legge 266/1991 e attualmente iscritte ai Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato, dovranno effettuare alcune modifiche statutarie. Le Associazioni con personalità giuridica privata iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private risulteranno iscritte solo al Runts così come quelle istituite in seguito all'attivazione del medesimo. Tutte le Organizzazioni di Volontariato perderanno la qualifica di onlus in quanto questa cesserà di esistere.

Principale normativa di riferimento

Riforma del terzo settore.

Legge 266/1991 - Legge-quadro sul volontariato.

Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67, 68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101.

Decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

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